Recupero di crediti in Italia

21 novembre 2022
Un problema comune nei rapporti commerciali è il mancato o il ritardato pagamento di fatture per prestazioni e servizi già effettuati. Quando si tratta di rapporti tra partner provenienti da diversi paesi il recupero dei crediti è più complicato per via delle difficoltà nella comunicazione o per la poca conoscenza della legislazione del paese estero.
Come si effettua il recupero dei crediti in Italia? Quali sono le opzioni del creditore in una situazione del genere e cosa si può fare qualora nonostante i numerosi solleciti il debitore non paghi?
In primis, per poter chiedere il recupero delle somme dovute il credito deve essere:
 Certo – devono esserci prove sufficienti per l’esistenza del credito;
 Liquido – l’importo del credito deve essere determinato o determinabile;
 Esigibile – il termine per il pagamento deve essere scaduto e libero da condizioni.
Le fasi per il recupero dei crediti sono fase stragiudiziale e fase giudiziale.
È sempre opportuno provare, in primo luogo, a far valere il credito in via extragiudiziale al fine di evitare un eventuale iter giudiziale lungo e dispendioso, accorciare i tempi per ottenere le somme dovute e ridurre il rischio che il debitore nel frattempo diventi insolvente o dichiari fallimento.
In questa fase il creditore trasmette al debitore formale invito ad adempiere concedendogli un breve termine per il pagamento del debito che nella prassi varia dai 7 ai 15 giorni. La missiva deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Ciò è necessario al fine di interrompere i termini di prescrizione per il recupero del credito. Inoltre, questo invito spessp determina il momento dal quale iniziano a decorrere gli interessi moratori.
Decorso il termine per l’adempimento previsto nell’invito, il creditore si può trovare di fronte alle seguenti ipotesi: – 1) adempimento dell’obbligazione; 2) contestazione di parte dell’importo del credito; 3) contestazione dell’intero importo del credito; 4) mancanza di risposta.
Qualora ci fosse la contestazione di parte o dell’intero credito, prima di procedere con la fase giudiziale, il creditore ha un’altra opzione: iniziare una trattativa con l’obiettivo di raggiungere un accordo transattiva e conseguente pagamento spontaneo.
Questo momento è di particolare importanza perché pur non soddisfacendo la pretesa creditoria al 100% consente di respingere le contestazioni del debitore e nel contempo di ottenere un parziale pagamento immediato, evitando i tempi lunghi dei procedimenti giudiziali, le spese processuali e legali nonché il rischio di insolvenza, di fallimento o di insoddisfacente procedura esecutiva nei confronti del debitore.
Quando la trattativa si conclude con proposte accettabili per entrambe le parti, viene formalizzato un accordo transattivo scritto.
In caso di impossibilità di recupero del credito nella fase stragiudiziale per mancato consenso sulle questioni controverse, il creditore potrebbe adire il tribunale competente.
La fase giudiziale si potrebbe svolgere in diversi modi che dipendono principalmente dal fatto se la domanda è basata su prova scritta (fatture, assegni, estratti conto, ecc.) o il credito è più difficile da dimostrare.
Nel primo caso si avvia un procedimento monitorio per il recupero del credito in tempi brevi tramite ricorso per decreto ingiuntivo. Questa procedura consente al giudice di pronunciarsi sulla base alla sola documentazione senza la necessita di udienze in contraddittore tra le parti. Qualora l’istanza fosse accolta, il Giudice ordinerebbe al debitore il pagamento in un termine breve di 40 giorni o, in casi di concessione della provvisoria esecuzione, immediatamente.
Vi è di più, nei rapporti commerciali transfrontalieri all’interno dell’UE è prevista la procedura rapida per l’ingiunzione tramite il decreto ingiuntivo europeo che consente al creditore di chiedere al giudice competente di uno Stato Membro il pagamento delle somme richieste.
Se il debitore non dovesse adempiere allo scadere del termine di 40 giorni, il creditore potrebbe avviare la procedura di esecuzione forzata in base al decreto ingiuntivo diventato titolo esecutivo.
Nel caso in cui il convenuto si costituisca in giudizio nel termine previsto opponendosi al decreto ingiuntivo, si avvia un nuovo procedimento.
Il procedimento per il recupero del credito ordinario, che potrebbe durare oltre 2 anni, è l’unica opzione in caso di rapporti commerciali e controversie più complessi.
In conclusione, qualora ci fossero somme non pagate su fatture e altri crediti è di particolare importanza che il creditore sappia preventivamente le opzioni a sua disposizione. La fase stragiudiziale potrebbe rappresentare una possibilità di evitare i costi per un eventuale procedimento giudiziale e nel contempo di soddisfare in parte o per l’intero il credito.
Allo stesso tempo, nel caso in cui il debitore sia una persona giuridica solida e solvente, la fase giudiziale può essere la migliore soluzione per ottenere il completo soddisfacimento delle pretese creditorie.
Ovviamente, ogni caso è diverso e si consiglia di consultare i propri legali di fiducia per scegliere la strategia più adeguata al caso concreto.