22.02.2024
Molte persone fisiche e giuridiche si vedono costrette a procedere all’esecuzione forzata di una sentenza o provvedimento estero in Italia.
Quale è la procedura?
In base agli artt. 64 e 65 della L. 31.05.1995 n. 218 la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Detto riconoscimento automatico però è condizionato ad alcuni requisiti essenziali che deve rispettare la sentenza o il provvedimento estero ovvero il rispetto della competenza giurisdizionale, il rispetto del diritto alla difesa e la regolarità del contraddittorio, il passato in giudicato della sentenza, la non contrarietà ad altra sentenza emessa in Italia, l’assenza di litispendenza e la non contrarietà all’ordine pubblico italiano.
Vengono riconosciuti in Italia anche i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 dispone in merito alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Non si applica, invece, al diritto di famiglia, ai fallimenti, alle questioni in materia di successione e ad altre materie specifiche elencate nel regolamento, quali la sicurezza sociale e l’arbitrato.
Il principio cardine anche secondo i regolamenti comunitari è che la sentenza emessa in un paese membro verrà riconosciuta negli altri paesi dell’UE senza che sia necessario alcun procedimento specifico. Se la decisione è esecutiva nel paese d’origine lo è anche negli altri paesi comunitari senza che sia necessaria ulteriore dichiarazione di esecutività.
Per far valere una decisione o per avviare l’esecuzione forzata in Italia l’interessato deve procedere alla richiesta nel paese d’origine e dopo alla notifica dell’apposito attestato riguardante la decisione in materia civile e commerciale previsto dal Regolamento.
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 invece riguarda la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Anche in questa materia la regola generale prevede che il riconoscimento delle decisioni è automatico. Tuttavia, quando si tratta di decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale le ultime non possono essere poste in esecuzione senza la dichiarazione di esecutività rilasciata ai sensi dell’art. 28 su istanza dell’interessato.L’esecutività della decisione straniera in questi casi viene provata allegando l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’art. 39.
Conclusioni: