Società a responsabilità limitata ordinaria e semplificata

2 luglio 2019

Quali sono le principali differenze tra la società a responsabilità limitata ordinaria e società a responsabilità limitata semplificata? Domanda che viene posta spesso da chi deve effettuare una scelta strategica per la propria impresa. Di seguito, una breve analisi delle due forme giuridiche.

SRL Ordinaria – la costituzione di una SRL ordinaria avviene mediante atto pubblico di un notaio. Il capitale sociale iniziale della SRL ordinaria deve essere almeno 10.000 €  e può essere interamente versato oppure almeno nella misura di almeno 25%. I conferimenti possono essere diversi dal denaro.

Per i conferimenti in natura come aziende, immobili e altri beni occorre presentare un’apposita relazione giurata.

SRL Semplificata – nel caso della SRLS il notaio, a costo zero per legge, ha il solo compito di controllare i requisiti dell’atto costitutivo che è standard. Il capitale sociale di una SRLS ha un limite minino ed un limite massimo oltre il quale non può essere aumentato, ovvero da 1 € a 9.999 €.
I conferimenti devono essere effettuati in denaro e devono essere versati integralmente all’atto della costituzione.

Un capitale sociale basso potrebbe diventare un fattore limitante se si vogliono ottenere finanziamenti e crediti dalle banche, ad esempio. Inoltre, lo statuto è standard e non modificabile nel corso degli anni, se non trasformando la società in una SRL ordinaria con relativo atto notarile.

Ulteriore differenza rilevante è che la SRLS può essere costituita soltanto a tempo indeterminato, senza scadenza.

Infine, giova evidenziare che la gestione fiscale di SRL e SRLS è uguale:

  • non ci sono differenze nel calcolo delle imposte;
  • stesso trattamento fiscale;
  • compilano le medesime dichiarazioni dei redditi;
  • redigono lo stesso bilancio annuale;
  • autonomia patrimoniale identica.
Possiamo quindi dedurre che la scelta della forma giuridica della società è  molto importante e va eseguita nell’ottica del business plan aziendale, del fatturato previsto, del settore di attività e degli investimenti stimati. Inoltre, occorre tenere presente che la forma semplificata  della società a responsabilità limitata non prevede agevolazioni nella gestione fiscale e contabile della società.