28 marzo 2023
Ogni società di trasporti estera che effettua trasporto internazionale di rifiuti attraverso il territorio italiano è obbligata ad iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 6 che è suddivisa in classi in base al volume del carico trasportato.
Le società si iscrivono all’Albo nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale o nella persona del legale rappresentante.
Per l’iscrizione all’Albo occorre che i suddetti soggetti:
• siano cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
• non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
• non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
– condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
– condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
• siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
• siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
• non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
• non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
• siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’articolo 11 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
• non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni all’Albo.
Segue breve descrizione della procedura da seguire.
• Le domande e le comunicazioni relativi all’iscrizione all’Albo si trasmettono in via telematica al seguente link http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
• Per le persone giuridiche con sede all’estero che rientrano nella categoria 6 la domanda di iscrizione all’albo va presentata alla sezione regionale o provinciale nella cui giurisdizione la società estera ha sede secondaria oppure dove la società è domiciliata. Qualora la trasmissione della documentazione viene effettuata tramite la posta elettronica certificata (PEC) è competente la sezione regionale o provinciale a scelta dall’interessato.
• Tasse: bollo € 16,00, diritto di segreteria € 90,00, tassa di concessione governativa € 168,00, diritti annuali di iscrizione – dipende dalla classe e va da € 150,00 a € 1.800,00.
• La sezione competente si pronuncia entro 60 giorni.
E’ necessario eleggere domicilio in Italia e possedere casella di posta elettronica certificata, c.d. pec.