4 Giugno 2019
Il diritto all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile è sempre stato oggetto di ampie discussioni e cambiamenti significativi dal punto di vista della giurisprudenza.
La ratio di tale diritto risiede nel fatto che con il matrimonio i coniugi acquistano i medesimi diritti e doveri reciproci, come il dovere di assistenza morale e materiale.
Secondo un principio giurisprudenziale più risalente, il coniuge economicamente svantaggiato e più debole, è titolare del diritto a un mantenimento volto ad assicurare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Recentemente, abbiamo testimoniato a una tendenza diversa introdotta dai Giudici i quali gradualmente hanno previsto dei criteri più rigidi per riconoscere il diritto al mantenimento. E’ stato stabilito che, per percepire una somma a titolo di mantenimento, il coniuge non dovrebbe essere economicamente autosufficiente per ragioni oggettive.
La Corte di Cassazione infatti aveva superato il costante riferimento al criterio del tenore di vita riguardo l’assegno divorzile ed ha previsto che bisogna far riferimento alla reale possibilità del coniuge economicamente più debole di procurarsi un reddito proprio(Cass. sent. n. 11504/2017).
Pronunciandosi sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che uno degli elementi fondamentali nel esame circa la sussistenza del diritto al mantenimento è proprio il contributo del coniuge alla vita familiare nel suo complesso, quindi considerate le scelte e gli sacrifici effettuati nell’interesse del nucleo familiare, oltre che la durata del matrimonio (Sentenza n. 18287/2018).
E’ riconfermata pertanto la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio. Alla luce di questo orientamento delle Sezioni Unite non risulta del tutto escluso il riferimento al parametro del tenore di vita in costanza di matrimonio.
Un ulteriore elemento da esamine, è la possibilità di assegnazione della casa familiare al coniuge con cui vivono i figli minorenni, oppure maggiorenni ed economicamente non indipendenti.