Fermo amministrativo di Veicoli dalla Polizia

29 novembre 2021

Sia alle società di trasposto che ai privati può accadere di dover fare i conti, in occasione di un controllo effettuato dalla Polizia in Italia, in caso di contestazione di violazioni disciplinate dal codice della strada, con l’ulteriore sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

Nello specifico, oltre la sanzione pecuniaria, da determinarsi secondo l’articolo del codice della strada richiamato, viene aggiunto anche il provvedimento di fermo amministrativo tramite la redazione di un apposto verbale.

La sanzione pecuniaria potrebbe essere saldata in misura ridotta mentre per quanto concerne il fermo amministrativo, sia che si tratti di camion, con o senza rimorchio, o di automobile con targa straniera, per contestare il provvedimento ed eventualmente liberare il mezzo prima dello scadere del periodo del fermo, occorre presentare apposito ricorso al Prefetto competente ai sensi dell’art. 203 codice della strada o adire il giudice di Giudice di Pace competente.

Il fermo amministrativo in esame è disciplinato dall’art. 214 del codice della strada secondo il quale il proprietario, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, deve fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita’ ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Il documento di circolazione e’ trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
Occorre altresì notare che se Il soggetto che ha assunto la custodia, durante il periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.
A tal proposito si precisa che, in alcune fattispecie, anche in caso di inerzia potrebbe scattare la confisca del veicolo.
E’ di tutta evidenza che il fermo di un mezzo, a maggior ragione se trattasi di un mezzo di trasporto con cui viene esercitata un’attività d’impresa, comporta gravi pregiudizi e perdite economiche.

In mancanza di contestazione, il mezzo resterà bloccato per tutto il periodo del fermo, ad esempio per 3 mesi, senza la possibilità di utilizzare tale veicolo per trasporto, indipendentemente del fatto che viene pagato un contratto di leasing o che un autista rimane privo di lavoro. Nemmeno il pagamento della sanzione svincola il mezzo sottoposto al fermo.

A ciò occorre aggiungere le spese per il parcheggio dove solitamente vanno custoditi i veicoli interessati, quantificate su base giornaliera. Trattasi di un’ulteriore ingente spesa, visto che il periodo di custodia spesso dura mesi.

Per le descritte ragioni, è nell’interesse del proprietario /utilizzatore del mezzo, a maggior ragione se trattasi di un’azienda straniera o di proprietario estero, contestare immediatamente il provvedimento al fine di liberare il mezzo e limitare le perdite economiche. Infatti, i predetti aspetti potrebbero assumere rilevanza diversa se trattasi veicolo registrati all’estero.

Considerate le tempistiche per l’instaurare il procedimento dinanzi al Giudice di Pace e ottenere il richiesto provvedimento, si consiglia, per quanto concerne il fermo amministrativo, di evitare il procedimento giudiziario in quanto troppo lento e oneroso, e presentare un fondato ricorso in Prefettura.

Il ricorso al Prefetto consente una risposta più rapida, a seguito di un procedimento più snello e celere, che peraltro non prevede il pagamento di marche da bollo e onorari per assistenza giudiziale, che invece sono dovuti in caso di procedimento davanti al Giudice di Pace.
Si ribadisce in ogni caso che gli aspetti appena citati assumono una rilevanza secondaria rispetto al problema principale, ovverosia quello relativo alle tempistiche del procedimento giudiziario che renderebbero un provvedimento, seppur favorevole, inutile in quanto vi è il fondato rischio che esso venga emesso dopo lo scadere del periodo del fermo contestato.

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