Differenze tra la Società Cooperativa e l’Associazione

20 gennaio 2020

L’ordinamento italiano con le norme costituzionali e le disposizioni del codice civile e le leggi speciali garantisce ai soggetti il diritto di organizzarsi al fine di ottenere uno scopo comune.

Cos’è l’associazione?
Con l’atto costitutivo due o più soggetti si obbligano, attraverso un’organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. La Costituzione italiana nel suo art. 18 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati al singolo cittadino dalla legge penale.
L’associazione, in primis, è un’organizzazione no profit ovvero con finalità altruistiche che può avere diversi scopi: religiosi, politici, ideali, sindacali, sportivi, culturali, ecc.
L’associazione è costituita dei suoi membri detti associati che possono essere persone fisiche o persone giuridiche.
L’ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali categorie di associazioni: associazioni riconosciute come persone giuridiche e associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
L’art. 14 e seguenti c.c impongono la formalità solenne dell’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta e l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefettura mentre nessuna forma pubblica è prevista per l’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta.
Per quanto riguarda il patrimonio – ciascun associato può contribuire con denaro, prestazione lavorativa o altro ma questo obbligo si riferisce solo all’associazione riconosciuta. L’associazione riconosciuta è dotata di autonomia patrimoniale perfetta – il patrimonio dei componenti è separato da quello dell’organizzazione. Delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio dell’organizzazione e non quello degli associati.
L’autonomia patrimoniale imperfetta si attribuisce alle associazioni non riconosciute e prevede la responsabilità (civile, amministrativa, finanziaria) di alcuni o di tutti partecipanti per i debiti dell’associazione in quanto l’associazione non riconosciuta è priva di personalità giuridica.

Quali sono i costi per la costituzione dell’associazione?

I costi per l’apertura dell’Associazione è variabile a seconda della tipologia (riconosciuta o no) e dall’atto di costituzione (privato/pubblico).
Il totale dei costi per la costituzione di associazione NON RICONOSCIUTA (tassa di registro, Marche da bollo, modello EAS da inviare presso CAF) è all’incirca € 345,00.
Il totale dei costi per la costituzione di associazione RICONOSCIUTA (tassa di registro, onorario notaio, Marche da bollo, modello EAS da inviare presso CAF) può variare, la media è all’incirca € 1.145,00.
Da non sottovalutare la possibilità per agevolazioni fiscali previste dalla Legge 383/2000 in tema di promozione sociale previa affiliazione ad ente riconosciuto.

Cos’è la società cooperativa?
Art. 45 della Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione.
Alle cooperative, regolate dagli artt. 2511- 2548 del c.c., vengono applicate a seconda del numero dei soci e l’attivo patrimoniale alcune norme sulle società a responsabilità limitata o sulle società per azioni.
Ai sensi del codice civile, una società cooperativa è una società costituita di 3 o più persone con scopo mutualistico ovvero con l“intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato” e senza fini di speculazione privata.
Le società cooperative possono costituirsi per operare in diversi settori quali settore del lavoro, il settore bancario, il settore della produzione, dell’edilizia, il settore sociale o dei consumatori ecc.
Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Ai sensi degli artt. 2511 e 2512 del c.c. le società cooperative sono distinte in cooperative a mutualità prevalente e cooperative non a mutualità prevalente.
Le cooperative non a mutualità prevalente non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l’eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall’art. 2545 octies c.c.
Sono previste alcune agevolazioni fiscali dalle leggi tributarie solo in favore delle cooperative a mutualità prevalente.
A differenza delle associazioni non riconosciute le società cooperative possono costituirsi solo mediante atto pubblico e devono essere obbligatoriamente iscritte nel registro delle imprese.

A differenza delle associazioni il Codice Civile stabilisce anche un valore minimo della quota pro capite: € 25,00.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la società cooperativa può raccogliere finanziamenti tra i propri soci.

Quali sono i costi per la costituzione e per la gestione della cooperativa?
Il totale dei costi per la costituzione (spese notarili, apertura partita IVA, iscrizione albo delle società cooperative) è circa € 2.500,00.
Gli oneri annuali – tassa C.C.I.A., costo biennale per la revisione, spese deposito bilancio ed eventuale quota associativa variano a seconda della tipologia della cooperativa e ammontano da circa € 500, 00 a circa € 2.300,00.

In sintesi, le principali differenze tra le associazioni e le società cooperative sono:
– lo scopo di lucro;
– l’obbligatorietà della forma giuridica;
– il settore di attività differisce le due forme di organizzazione;
– il numero minimo dei soggetti per la costituzione;
– l’obbligatorietà della forma pubblica dell’atto costitutivo;
– l’obbligatorietà dell’iscrizione nel registro delle imprese;
– costi.