VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IN ITALIA

26.08.2024

Le violazioni del Codice della Strada oltre a portare a multe molto onerose, creano molte difficoltà per i conducenti e per le aziende impegnate nel settore dell’autotrasporto nazionale ed internazionale. Spesso, infatti, le violazioni del Codice della Strada (Cds) prevedono non solo sanzioni pecuniarie ma anche sanzioni accessorie quali il ritiro e la sospensione della patente di guida, fermo amministrativo dei veicoli ecc.

Se l’interessato ritiene la contravvenzione contestatagli ingiusta o errata può proporre ricorso davanti al Prefetto o davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

E’ importante sapere che nei seguenti casi non è possibile presentare il ricorso:

  • Quando la multa è stata già pagata;
  • Per contestare la decurtazione dei punti dalla patente;
  • Per contestare solo una sanzione. Di norma non si può procedere all’opposizione solo contro la sanzione accessoria ma il verbale va contestato integralmente.

I conducenti e i proprietari dei veicoli esteri spesso si trovano costretti e preferiscono pagare le multe in misura ridotta al momento della contestazione della violazione. Questa soluzione è dovuta al fatto che se non viene effettuato il pagamento immediato si rischia il fermo amministrativo del veicolo presso un parcheggio convenzionato, con spese a carico del proprietario del veicolo. In questi casi però vi è una soluzione alternativa – il pagamento di una cauzione al posto della sanzione. Con questo pagamento si può evitare il fermo del mezzo e nello stesso tempo si può valutare il ricorso a differenza dell’ipotesi di pagamento in misura ridotta che preclude tale possibilità.

Ricordiamo che il pagamento in misura ridotta, ove previsto, può essere effettuato entro 5 giorni.

Come anticipato, il conducente al quale è stata contestata una violazione delle norme del Cds e il proprietario del veicolo od altro soggetto previsto nell’art.196 Cds, al quale è stato notificato il verbale in qualità di obbligato in solido possono presentare ricorso davanti al Prefetto di competenza nel termine di 60 giorni (dalla data di contestazione della multa su strada o dalla data di notifica della multa) o, in alternativa, davanti al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni (dalla data di contestazione della multa su strada o dalla data notifica della multa).

Qualora non sia intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notifica del verbale, il verbale costituisce titolo esecutivo. In questo caso la cartella esattoriale va notificata al trasgressore e di solito riporta l’importo della sanzione raddoppiato. Anche contro la cartella esattoriale si può presentare ricorso ma solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica.

Per presentare il ricorso non basta solo l’avviso di violazione (nel caso di multa lasciata sul parabrezza) ma bisogna ricevere la notifica del verbale.

Ricorso al Prefetto:

Il ricorso indirizzato al Prefetto può essere presentato all’organo accertatore o direttamente al Prefetto via pec e non sospende l’esecuzione delle sanzioni accessorie.

Non è consentito il ricorso nel caso in cui la violazione configuri un’ipotesi di reato. Non è, inoltre, possibile presentare ricorso al Prefetto contro la cartella esattoriale o contro le ingiunzioni di pagamento notificate dalla concessionaria.

Il Ricorso può essere accolto con l’emissione di ordinanza di l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie come ad esempio il sequestro del veicolo, la sospensione della validità della patente di guida e decurtazione dei punti dalla patente. Il ricorso si intende accolto anche nel caso in cui nel termine di 210 giorni non sia stata adottata alcuna ordinanza.

In caso di mancato accoglimento del ricorso nel termine di 210 giorni dalla presentazione il Prefetto è obbligato ad ingiungere il pagamento di una somma pecuniaria non inferiore al doppio della sanzione minima comminata dalla legge per la violazione accertata.

L’art. 202 bis del Cds prevede la possibilità di rateizzazione del pagamento delle multe previa accordo con l’organo accertatore o con la Prefettura competente.

Ricorso al Giudice di Pace:

Davanti al Giudice di Pace si può presentare ricorso contro molte sanzioni amministrative fino a 15.493,71 euro, contro tutte le violazioni del Codice della strada, contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto in caso di mancato accoglimento del ricorso.

Si può procedere all’opposizione sia contro la multa per infrazione stradale (in alternativa al ricorso davanti al Prefetto) che contro la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata.

Non è necessaria l’assistenza di un avvocato per procedere al ricorso davanti al Giudice di Pace. Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge.

Se il ricorrente non è residente nel comune del competente Giudice di Pace e non indica un domicilio nel territorio del comune l’ultimo dovrà assumere l’obbligo di informarsi da solo sul procedimento presso la cancelleria.

Il ricorso davanti al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Il giudice può accogliere il ricorso oppure può accoglierlo solo parzialmente. Se il giudice respinge il ricorso può ordinare, a carico del ricorrente, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza è appellabile davanti al Tribunale.

Sanzioni accessorie 

Non è raro il caso in cui il Codice della strada prevede una sanzione accessoria insieme alla sanzione pecuniaria che si configura nell’obbligo di sospendere o di cessare una determinata attività. In alcune circostanze la sanzione deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione.

Se una persona con patente straniera commette un’infrazione per cui è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, la patente è ritirata dall’organo di polizia e inviata alla Prefettura per l’emissione del provvedimento. Poiché il documento non è italiano, viene emessa un’ordinanza di inibizione, cioè viene vietato all’interessato di guidare sul territorio italiano per un periodo che corrisponde alla durata della sospensione prevista per quella violazione.

Nel caso di infrazioni del Codice della strada che comportano la revoca della patente di guida, l’inibizione alla guida dura due anni dalla notifica del provvedimento.

I conducenti stranieri con patente estera e residenza all’estero, inoltre, possono trovarsi in difficoltà a recuperare i propri documenti di guida trattenuti dalle forze dell’ordine e inviati alla Prefettura.

Molti non sanno che in alcuni casi esiste la possibilità di richiedere la restituzione della patente anche prima della scadenza del periodo della sanzione accessoria se dichiarano di lasciare il paese. Questa possibilità è molto importante per i conducenti impegnati nel trasporto internazionale che possono così continuare a svolgere la loro attività lavorativa fuori dal territorio Italiano per il periodo della sospensione.