Stipendi ed altre somme dovuti agli Autotrasportatori

7 luglio 2023

Il lavoro nell’ambito del trasporto merci spesso comporta orari di lavoro flessibili, ore straordinarie, trasferte estere e nazionali per gli autotrasportatori. Non sempre però i datori di lavoro nel settore della logistica e dei trasporti riconoscono tutte le spettanze ai lavoratori e per questo motivo è utile sapere come agire per tutelare al meglio la propria posizione e diritti.

Qualora il datore di lavoro non dovesse pagare le ore di lavoro straordinario, le indennità di trasferta, la tredicesima, quattordicesima mensilità o altre spettanze, il dipendente potrebbe tutelarsi, chiedendo il versamento del dovuto tramite una missiva stragiudiziale finalizzata al raggiungimento di un accordo stragiudiziale in sede protetta.

In caso di mancato raggiungimento di tale accordo, il lavoratore potrebbe chiedere l’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o promuovere una causa di lavoro con ricorso dinanzi al competente Tribunale, sez. lavoro, a seconda del caso concreto.

Per ogni trasferta del lavoratore verso un’altra località diversa del luogo dove ha sede l’azienda, superati i requisiti di distanza, deve essere corrisposta una diaria giornaliera. Al lavoratore in trasferta, inoltre, spetta il rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate per conto dell’Azienda.

Il datore di lavoro deve stabilire in modo trasparente e specifico le modalità di forfetizzazione del lavoro straordinario e degli importi dell’indennità di trasferta, considerato anche quanto previsto dal CCNL di riferimento, se dovesse optare per la forfetizzazione.

Come noto, al termine del rapporto di lavoro, la legge italiana, precisamente l’art. 2120 c.c., prevede il pagamento del trattamento di fine rapporto a favore del lavoratore.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di indennità di trasferta quest’ultima rientrerà nella base di calcolo del TFR qualora costituisca aspetto strutturale della prestazione. Ovvero, qualora il compenso relativo all’indennità di trasferta non sia un mero rimborso spese, ma aspetto strutturale della retribuzione, diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione, e sia corrisposta in maniera fissa, rientrerà nel computo del TFR (Cass. Sent. n. 16142/ 2014).

Al proposito, secondo la recente pronuncia del Tribunale di Verona, nel calcolo del TFR si deve comprendere anche l’indennità di trasferta, se costantemente erogata (Trib. Verona, sent. n. 363/ 2021). Il Tribunale, con la citata sentenza, (i) accertata la continuità dell’erogazione degli emolumenti inseriti in busta paga a titolo di trasferta nonché l’assenza di specifiche deroghe nella contrattazione collettiva di riferimento (CCNL Autotrasporti) all’inclusione nella base di calcolo del TFR di tali compensi e posto che (ii) l’indennità di trasferta per gli autotrasportatori ha natura retributiva e non risarcitoria sia in forza del dettato del citato CCNL (art. 62, comma III), sia in forza di precedenti giurisprudenziali di merito che sottolineano la natura retributiva di tale indennità, poiché volta a compensare l’onerosità e il disagio di una prestazione resa in costante viaggio (App. Torino Sent. n. 751/2014; App. Genova Sent. n. 214/2020).

Occorre altresì prestare particolare attenzione a eventuali documenti che vengono sottoposti al lavoratore per la sottoscrizione. Potrebbe trattassi di conciliazioni con cui il lavoratore rinuncia ai suoi diritti, incluse le pretese economiche, nei confronti del datore di lavoro. E’ indispensabile, prima di firmare qualsivoglia documento, essere certi di aver appreso appieno il suo significato e le conseguenze giuridiche. Accorgimento che assume rilevanza cruciale per quanto riguarda i lavoratori stranieri che nel settore risultano essere molti.

E’ inoltre importante sapere che in materia solitamente è previsto un termine di prescrizione di 5 anni.